domenica 6 maggio 2007

ASSICURAZIONI. Le liberalizzazioni nel settore assicurativo: appunti e riflessioni


Cominciamo a parlarne...
Prima parte


Sono due i cardini della cosiddetta rivoluzione assicurativa conseguenti all’entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni:

Il primo riguarda la introduzione del divieto di adottare clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti i rami danni.

Il secondo prevede che l’assicurato abbia la facoltà di recedere annualmente dal contratto, anche se lo stesso sia di durata poliennale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. La nuova norma prende effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ma per i contratti in vigore antecedentemente la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto stesso sia stato in vita per almeno tre anni.

Sono due provvedimenti che nella loro asettica sintesi sono ancora una volta indirizzati alla tutela del consumatore, per garantirgli, oltre che nell’auto, la possibilità di scelte informate, nell’ottica di un acquisto consapevole e con il beneficio di gestire a proprio vantaggio ogni tensione concorrenziale delle singole compagnie.

Cominciamo con il dire, però, che la volontà di salvaguardia degli interessi dell’assicurato attraverso la precedente introduzione del divieto di monomandato nel rapporto distributivo compagnie e agenti di assicurazione per il ramo r.c.auto rappresenta una opportunità teorica, difficilmente realizzabile sul piano pratico.

Il panorama dell’offerta assicurativa nel settore auto è oggi fortunatamente ampio, articolato con offerte delle compagnie tradizionali, rappresentate da agenti, per arrivare alle compagnie di vendita telefonica e web.

La caratteristica comune però è quella di una fisiologica difficoltà da parte dell’assicurato nell’autocostruirsi una matrice organica di confronto tra le varie proposte disponibili, proprio perché in un mercato sufficientemente liberalizzato come il nostro la diversità delle prestazioni contrattuali nasce proprio dalle intenzioni delle compagnie di contrastare il confronto, scoraggiandolo nella individuazione della qualità delle garanzie e relegandolo nell’angolo del “migliore è quello che costa meno”.

L’approfondimento di questo aspetto ci porterebbe a partire da lontano, per sottolineare la ridotta percezione di qualità da parte del cliente, che appiattisce gli elementi distintivi dell’offerta, anche se sono molti coloro che vedono nell’introduzione dell’indennizzo diretto una via per invertire questa tendenza.

Restando nel tema attuale c’è invece da chiedersi come possa il singolo agente, anche se svincolato dall’obbligo del monomandato, essere in grado di offrire al proprio cliente un panorama sufficientemente ampio delle alternative disponibili, ma anche su questo ritorneremo.

E non a caso il decreto citato prevede che il Ministero dello sviluppo economico renda disponibile un servizio informativo che, sulla base dei dati forniti dalle compagnie di assicurazione, permetta al consumatore la consultazione dell’offerta su di un sito web che lo stesso ministero appronterà, evidentemente per sopperire ad una limitazione oggettiva di simili prestazioni consultive da parte degli agenti.

Ma vediamo appunto di osservare meglio il versante dei nuovi comportamenti che gli agenti si trovano a dover rapidamente porre in atto e sui quali riflettere.

Il plurimandato è stato una aspirazione costantemente reiterata nella dialettica imprese di assicurazioni e reti distributive.

E’ stata da sempre considerata la formula rapportale risolutiva delle fisiologiche limitazioni assuntive di tutte le compagnie. Il modo migliore per ribadire che il proprio portafoglio deve essere costituito dai clienti e non solamente dai premi dagli stessi generati.

La formula negli anni ripetuta “non perdo premi se non perdo il cliente, potendo piazzare altrove rischi non assumibili dalla mia compagnia” è certamente la negazione del monomandato e in questo senso il decreto da, come si dice, una grossa mano.

Ma se il presupposto della buona fede dell’affermazione è obbligatorio, c’è da chiedersi come mai pochi agenti in esclusiva abbiamo migrato verso il plurimandato, tipologia contrattuale da sempre o quasi praticabile.

La risposta ovvia è che il numero delle compagnie disponibili per il plurimandato era ridotto e che non includeva certamente le maggiori.

Altra alternativa era ed è quella della conversione del proprio ruolo in quello di broker: ma anche in questo caso gli approcci sono stati numericamente timidi.

Ora, tutto in un tratto, il monomandato non più imponibile e i contratti poliennali di fatto aboliti pongono tutti di fronte a nuove libertà, ma soprattutto a impegnativi e necessari cambiamenti, su ogni fronte: intermediari e compagnie.


Continua...