Fare o non fare? La risposta giusta.
L'ISVAP ha posto in fase di consultazione il
REGOLAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 -CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - CONCERNENTE LE ISTRUZIONI APPLICATIVE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI ALL’INTERNO DEI RAMI.
(Rischi non assicurabili)
1. Fermi restando i divieti derivanti da norme di legge, non è assicurabile il rischio di
ritiro temporaneo o sospensione della patente di guida conseguente a violazioni del
Nuovo Codice della strada, ivi comprese le conseguenze indirette dell’applicazione di
sanzioni amministrative per violazioni allo stesso Codice, quali la corresponsione di
diarie e il rischio derivante dalla necessità di sostenere costi per il pagamento di corsi
di recupero dei punti decurtati dalla patente all’assicurato/conducente o per il
pagamento della revisione e per il riottenimento della patente stessa a seguito di
infrazioni al Nuovo Codice della strada.