lunedì 10 settembre 2007

Fare o non fare? La risposta giusta.



L'ISVAP ha posto in fase di consultazione il


REGOLAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 -CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - CONCERNENTE LE ISTRUZIONI APPLICATIVE SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI ALL’INTERNO DEI RAMI.

dal quale stralcio la parte riguardante l'argomento "ritiro della patente" che è stato ripetutamente riportato dai media negli ultimi giorni.



omissis...


Articolo 4
(Rischi non assicurabili)
1. Fermi restando i divieti derivanti da norme di legge, non è assicurabile il rischio di
ritiro temporaneo o sospensione della patente di guida conseguente a violazioni del
Nuovo Codice della strada, ivi comprese le conseguenze indirette dell’applicazione di
sanzioni amministrative per violazioni allo stesso Codice, quali la corresponsione di
diarie e il rischio derivante dalla necessità di sostenere costi per il pagamento di corsi
di recupero dei punti decurtati dalla patente all’assicurato/conducente o per il
pagamento della revisione e per il riottenimento della patente stessa a seguito di
infrazioni al Nuovo Codice della strada.


omissis...


Citazione per completezza di notizia, e per richiamare la attenzione di ognuno su un valore della professione assicurativa, compagnie e intermediari, che tutti dovremmo considerare intrinseco e irrinunciabile. Intendo riferirmi all'etica professionale, che anche nel nostro settore deve essere in ogni occasione possibile presente nelle comuni azioni e intenzioni.

L'attività assicurativa è per definizione riflessione e valutazione, e, nell'essere trasversale a ogni settore di attività, ha radici nel sociale che non possiamo dimenticare o disconoscere.

Benvenuta quindi una regolamentazione che, seppure in un suo frammento , ci richiami alle nostre responsabilità.

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